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TYBROKER – Fiumicino

T.Y. Broker

TYBROKER FIUMICINO

Agenzia servizi nautici, in Italia e all’estero.
VENDIAMO SERVIZI DI ASSISTENZA:

 

Economica e logistica:

Quotazioni, mercato di riferimento e gestione degli scafi.

Legale e burocratica:

Responsabilità legate alla proprietà ed al possesso di scafi.

Tecnica, tecnologica:

Indagini e analisi qualitative e quantitative.

Cantieristica:

Interventi migliorativi proporzionati.

 

PROCEDURE e CAMPI DI APPLICAZIONE

ACQUISTO SICURO:

Documenti:

scheda tecnica dettagliata, dichiarazione firmata del venditore sulle condizioni/storia della barca

visura registri iscrizione (Italia ed estero), titolo di proprietà

MOA:

Importi e date

Condizioni di perizia e clausole sospensive specifiche.

Consegna:

Verifica equipaggiamenti e documenti tecnici

Transazione tramite conto dedicato (ESCROW ACCOUNT)

Documenti necessari iscrizione registro di bandiera nuova proprietà

Proprietà:

Lavori necessari a bordo, equipaggiamenti, migliorie.

Obiettivi nautici

 

VENDITA TUTELATA:

 

DOSSIER: documenti, annunci e foto.

MEDIA: servizio di pubblicazione annunci anche con contatto diretto acquirente / venditore

LEGAL: Consulenze contrattuali, diritto della navigazione.

BROKERAGE: transazioni finanziarie su conto dedicato (ESCROW ACCOUNT)

La T.Y. BROKER, da vent’anni, si occupa della mediazione nella compravendita di imbarcazioni sia a vela che a motore. Cerchiamo di offrire ai nostri clienti soluzioni mirate secondo le diverse esigenze garantendo numerosi servizi:

  • Valutazione imbarcazioni
  • Tutela amministrativa e legale
  • Agevolazioni sugli ormeggi
  • Problem solver
  • Assistenza nel disbrigo pratiche nautiche pre e post-vendita
  • Contratti
  • Perizie giurate
  • Dismissioni di bandiera
  • Immatricolazioni in o da altri Paesi
  • I nostri costi sono preventivati dettagliatamente con anticipo.
  • Possibile acquistare singoli servizi

LISTA BARCHE

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CERCANDO LA GIUSTA BARCA

CODICE ETICO

ARTICOLO 1
E’ dovere del broker essere costantemente aggiornato sull’andamento del mercato nautico  affinché le proprie prestazioni professionali possano essere qualificate e competenti e nell’ottica di poter indirizzare correttamente i propri clienti nelle loro scelte in funzione del reale valore di mercato aggiornato.
ARTICOLO 2
Il broker deve cercare di accertare tutti i fatti pertinenti e relativi a tutti gli scafi per i quali egli accetta mandato di vendita in modo che egli possa presentare una descrizione quanto più completa e corretta degli stessi
ARTICOLO 3
E’ dovere del broker proteggere al meglio delle sue capacità la clientela dalle frodi, dall’inganni e dalle pratiche scorrette nel campo dello yacht brokerage
ARTICOLO 4
Il broker non deve avere un ruolo nello stabilire un falso corrispettivo relativamente a qualsivoglia documento a meno che non si tratti di un corrispettivo palesemente fittizio.

Gli incarichi di mediazione non devono comunque prevedere clausole relative all’ applicazione di eventuali sovrapprezzi in alternativa o in aggiunta alla provvigione. Eventuali rimborsi spese non sono né predeterminati né forfettizzati. Ogni eventuale clausola aggiuntiva
comportante rimborsi spese dovrà essere preventivamente concordata con il cliente e dovrà prevedere la documentazione delle stesse prima del pagamento.

ARTICOLO 5
Il Broker deve tenere in un conto bancario dedicato, separato dai suoi fondi propri i soldi che entrano in suo possesso come deposito, caparre, fondi fiduciari, denaro del cliente e/o simili.

Non verrà richiesta la provvigione prima della definizione del contratto intermediato essendo escluso ogni versamento anticipato da parte del cliente a titolo impegnativo per compensi di qualsiasi genere.

ARTICOLO 6
Il Broker nella sua pubblicità dovrebbe essere particolarmente attento a rappresentare un quadro fedele e pubblicare esclusivamente annunci a suo proprio nome. Non deve permettere inoltre che un suo rappresentante utilizzi un altro nome o riferimenti di contatto (telefono, email, etc.) fatta eccezione quando nel messaggio pubblicitario sia  evidente anche la connessione con il broker stesso.

Per promuovere la conclusione degli affari intermediati si utilizzano esclusivamente sistemi pubblicitari recanti in maniera chiara ed inequivocabile il nome della società. Sono esclusi annunci su quotidiani, periodici o forme di inserzioni su altri mezzi pubblicitari in forma anonima o che in qualsiasi altro modo non consentano al cliente di conoscere fin dal primo contatto l’attività di intermediazione.

ARTICOLO 7
Il Broker, nell’interesse di tutte le parti coinvolte nella trattativa, deve verificare che gli obblighi finanziari e gli impegni presi dagli stessi avvengano per iscritto e che esprimano gli accordi presi. Copia scritta di tali accordi andrà a ciascuna parte al momento stesso della stipula e dovranno specificatamente:

  • Informare preventivamente il cliente circa la natura delle clausole e degli impegni che saranno oggetto di sottoscrizione, riservando particolare attenzione agli effetti della clausola di esclusiva negli incarichi di vendita o locazione o noleggio e della clausola di durata ed eventuale rinnovo, nonché alle conseguenze derivanti per il firmatario del modulo “proposta d’acquisto o di locazione o di noleggio” nell’ipotesi di comunicazione dell’accettazione da parte del venditore o locatore o noleggiante.
    – Identificare correttamente le parti contraenti indicando, con riferimento al venditore o locatario o noleggiante, la legittimazione a trattare ed il rapporto giuridico con l’unità da diporto.
    – Individuare con esattezza l’unità da diporto oggetto di trattative tramite la sua identificazione giuridica e la descrizione da allegare in contratto.

 

In sintesi il broker deve:

Agire con la diligenza e lacura del buon padre di famiglia, rispettando le regole ed i canoni di corretteza e professionalità.

Creare un quadro oggettivo e univoco dell’imbarcazione dove prezzo e condizioni di vendita siano riconosciuti da ambo le parti, tutto deve essere concordato e scritto semplicemente senza sottintesi o equivoci.

ARTICOLO 8
Accettando l’incarico quale agente, il Broker si impegna a tutelare e a promuovere gli interessi del cliente. Gli obblighi di fedeltà assoluta agli interessi dei clienti sono primari ma non sollevano il Broker dall’obbligo di trattare equamente con tutte le parti della transazione e nei termini di legge.
ARTICOLO 9
Il Broker non deve acquisire un interesse o acquistare per sé, o per qualsiasi membro della sua famiglia, della sua società o dei suoi membri o qualsiasi entità che avesse un interesse sostanziale sulla proprietà delle imbarcazioni che lui ha in lista e pubblicizza, anche tramite società, senza palesare chiaramente la sua posizione al proprietario. Nella vendita d’imbarcazioni di sua proprietà, o in cui ha tale interesse, i fatti dovrebbero essere rivelati all’acquirente.
ARTICOLO 10
Il Broker non deve presentare o pubblicizzare imbarcazioni senza specifico mandato e in ogni offerta il prezzo indicato non dove essere diverso da quello accettato dai proprietari come prezzo definitivo di vendita.
ARTICOLO 11
Nel caso in cui venga fatta contemporaneamente più di una offerta per una determinata imbarcazione e prima che il venditore ne abbia accettata alcuna, tutte queste dovrebbero essere   trasmesse per conoscenza al Venditore. Il broker deve agire secondo le istruzioni del venditore su quale offerta deve essere accettata e / o negoziata.

Nel caso abbiano raccolto una proposta d’acquisto o di locazione o di noleggio conforme alle condizioni contenute nell’incarico ricevuto, non possono accettare altre proposte sullo stessa unità da diporto intermediata prima della eventuale mancata accettazione del venditore o del locatore o del noleggiante.
Se un offerta viene fatta dopo che il proprietario ha già accettato un’altra offerta, il proprietario dovrebbe essere comunque a conoscenza della sua esistenza.

Questo schema vuole essere una linea guida per una procedura equa da seguire quando vengono fatte diverse offerte contemporaneamente. La procedura per la gestione di qualsiasi situazione di più offerte deve essere comunque concordata con il proprietario della barca.

In definitiva, è dovere  del Broker agire seguendo i desideri e le linee guida del proprietario, qualsiasi esse siano. Qualunque sia la soluzione decisa dal proprietario, tutti coloro che intendono formulare offerte devono essere informati di queste.

ARTICOLO 12
Il Broker non deve volontariamente screditare la prassi commerciale di un concorrente, né esprimere giudizi sull’operato di un concorrente riguardo a specifiche transazioni. Se il suo parere venisse richiesto questo deve essere reso con rigorosa integrità professionale e cortesia.
ARTICOLO 13
E’ necessario rispettare i mandati in esclusiva di altri broker e/o società di brokeraggio.

Una broker che venga a conoscenza di un’esclusiva (Central) di altro broker e/o società di brokeraggio non deve sollecitare un mandato direttamente dal proprietario durante la durata del contratto di vendita stesso.

Un Broker che usualmente lavora in regime di collaborazione con altri broker e/o società di brokeraggio (collegati) in relazione ad una lista di centrals non deve invitare la collaborazione di un terzo senza il consenso dei collegati stessi.

Il Broker deve cooperare per le sue Centrals con altri intermediari ogni volta che è nell’interesse del cliente e decidere le commissioni sulla base di accordi fatti anticipatamente.

Le trattative riguardanti Centrals tramite collegati devono essere seguite con i Broker collegati e non con il proprietario se non con il consenso dei collegati stessi.

Nel caso in cui un Broker ottenga una Central egli si impegna a distribuire l’elenco di tutti i suoi broker collegati modo più rapido e ragionevolmente possibile.

E’ buona norma che le commissioni da applicare, tanto alle esclusive quanto ai mandati aperti, vengano concordate in anticipo o in caso di una vendita particolare concordate dalle parti negozianti quanto prima.

Se un collegato mostra la barca o esegue lavori / prestazioni oltre quanto abitualmente previsto riguardante l’ordinaria fornitura di servizio, quotazione e negoziazione con il proprietario, le commissioni andrebbero riesaminate dalle parti coinvolte.

Viene definito Broker che esegue la vendita  l’intermediario che ottiene un contratto di acquisto e di vendita firmato da entrambi acquirente e il venditore con deposito di accompagnamento.

Depositi sulle operazioni di intermediazione (per un importo accettabile per il venditore) saranno trattati in conformità con le disposizioni del contratto di acquisto/vendita.

ARTICOLO 14
Clausola Arbitrale.

Procedura.

Qualora nascesse una controversia le parti possono scegliere di sottoporre il loro caso a un arbitrato vincolante come segue: qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’efficacia, l’applicazione, l’esecuzione e l’interpretazione dell’accordo preso questa sarà demandata ad un giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori. Gli arbitri verranno nominati: uno da ciascuna delle parti nelle forme di cui all’art. 810 c.p.c. ed il terzo scelto di comune accordo dagli Arbitri nominati rispettivamente dalle parti; in mancanza d’accordo tra gli Arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, lo stesso sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma.

ARTICOLO 15
Mantenere buone relazioni tra i cantieri navali e Brokers è fondamentale.Di conseguenza,si raccomandano le seguenti accortezze:

  1. Quando viene ricevuto da un Broker un nuovo incarico per la vendita è necessario accertarsi che il proprietario abbia informato il cantiere che l’intermediario ha permesso di mostrare lo yacht.
  2.   Informare il proprietario che qualsiasi accordo con il cantiere in merito a spettanze e responsabilità  non potrà pregiudicare la commissione accordata.
  3. Nelle occasioni di visita alle barche presso i cantieri il broker deve sempre avvisare la direzione del cantiere stesso preventivamente (check in), non richiedere assistenza se non strettamente necessaria        ed in questa evenienza farsi subito carico dei costi relativi. La barca deve essere lasciata come è stata trovata.
    4. Se il Broker non fosse in condizione di mostrare lo yacht, può prendere accordi con il cantiere perché possa espletare tramite suo incaricato tale funzione. Il cantiere deve essere informato della                    disponibilità del broker a pagare per tale servizio e il pagamento deve essere effettuato immediatamente, indipendentemente dal buon fine della trattativa.
    5. Il Broker dovrà tenere al corrente il cantiere in relazione ad una vendita in corso di negoziato.
  4.   Se fossero necessari preventivi o altri servizi, l’intermediario o il cliente, se del caso, dovrebbe essere disposto a pagare per questi.

In sintesi, il broker dovrebbe fare il suo lavoro, non chiedere al cantiere di farlo in sua vece ed i servizi richiesti dovrebbero essere pagati immediatamente.