|
PARTE I: NORME GENERALI
Articolo 1
È dovere del broker essere costantemente
aggiornato sull'andamento del mercato nautico
affinché le proprie prestazioni professionali
possano essere qualificate e competenti e nell'ottica
di poter indirizzare correttamente i propri clienti
nelle loro scelte in funzione del reale valore
di mercato aggiornato.
Articolo 2
Il broker deve cercare di accertare tutti i fatti
pertinenti e relativi a tutti gli scafi per
i quali egli accetta mandato di vendita in modo
che egli possa presentare una descrizione quanto
più completa e corretta degli stessi.
Articolo 3
È dovere del broker proteggere al meglio
delle sue capacità la clientela dalle frodi,
dall'inganni e dalle pratiche scorrette nel campo
dello yacht brokerage
Articolo 4
Il broker non deve avere un ruolo nello stabilire
un falso corrispettivo relativamente a
qualsivoglia documento a meno che non si tratti
di un corrispettivo palesemente fittizio.
Gli incarichi di mediazione non devono comunque
prevedere clausole relative all' applicazione
di eventuali sovrapprezzi in alternativa o in
aggiunta alla provvigione. Eventuali rimborsi
spese non sono né predeterminati né
forfettizzati. Ogni eventuale clausola aggiuntiva
comportante rimborsi spese dovrà essere
preventivamente concordata con il cliente e dovrà
prevedere la documentazione delle stesse prima
del pagamento.
Articolo 5
Il Broker deve tenere in un conto bancario
dedicato, separato dai suoi fondi propri i
soldi che entrano in suo possesso come deposito,
caparre, fondi fiduciari, denaro del cliente e/o
simili.
Non verrà richiesta la provvigione prima
della definizione del contratto intermediato essendo
escluso ogni versamento anticipato da parte del
cliente a titolo impegnativo per compensi di qualsiasi
genere.
Articolo 6
Il Broker nella sua pubblicità dovrebbe
essere particolarmente attento a rappresentare
un quadro fedele e pubblicare esclusivamente annunci
a suo proprio nome. Non deve permettere
inoltre che un suo rappresentante utilizzi un
altro nome o riferimenti di contatto (telefono,
email, etc.) fatta eccezione quando nel messaggio
pubblicitario sia evidente anche la connessione
con il broker stesso.
Per promuovere la conclusione degli affari intermediati
si utilizzano esclusivamente sistemi pubblicitari
recanti in maniera chiara ed inequivocabile il
nome della società. Sono esclusi annunci
su quotidiani, periodici o forme di inserzioni
su altri mezzi pubblicitari in forma anonima o
che in qualsiasi altro modo non consentano al
cliente di conoscere fin dal primo contatto lattività
di intermediazione.
Articolo 7
Il Broker, nell'interesse di tutte le parti coinvolte
nella trattativa, deve verificare che gli obblighi
finanziari e gli impegni presi dagli stessi avvengano
per iscritto e che esprimano gli accordi presi.
Copia scritta di tali accordi andrà a ciascuna
parte al momento stesso della stipula e dovranno
specificatamente:
- Informare preventivamente il cliente circa la
natura delle clausole e degli impegni che saranno
oggetto di sottoscrizione, riservando particolare
attenzione agli effetti della clausola di esclusiva
negli incarichi di vendita o locazione o noleggio
e della clausola di durata ed eventuale rinnovo,
nonché alle conseguenze derivanti per il
firmatario del modulo proposta dacquisto
o di locazione o di noleggio nellipotesi
di comunicazione dell'accettazione da parte del
venditore o locatore o noleggiante.
- Identificare correttamente le parti contraenti
indicando, con riferimento al venditore o locatario
o noleggiante, la legittimazione a trattare ed
il rapporto giuridico con lunità
da diporto.
- Individuare con esattezza lunità
da diporto oggetto di trattative tramite la sua
identificazione giuridica e la descrizione da
allegare in contratto.
IN
SINTESI, IL BROKER DEVE
Agire con la diligenza e la cura del buon padre
di famiglia, rispettando le regole ed i canoni
di corretteza e professionalità.
Creare un quadro oggettivo e univoco dell'imbarcazione
dove prezzo e condizioni di vendita siano riconosciuti
da ambo le parti, tutto deve essere concordato
e scritto semplicemente senza sottintesi o equivoci.
PARTE II: RAPPORTI CON I CLIENTI
Articolo 8
Accettando l'incarico quale agente, il Broker
si impegna a tutelare e a promuovere gli interessi
del cliente. Gli obblighi di fedeltà
assoluta agli interessi dei clienti sono primari
ma non sollevano il Broker dall'obbligo di trattare
equamente con tutte le parti della transazione
e nei termini di legge.
Articolo 9
Il Broker non deve acquisire un interesse o
acquistare per sé, o per qualsiasi
membro della sua famiglia, della sua società
o dei suoi membri o qualsiasi entità che
avesse un interesse sostanziale sulla proprietà
delle imbarcazioni che lui ha in lista e pubblicizza,
anche tramite società, senza palesare chiaramente
la sua posizione al proprietario. Nella vendita
d'imbarcazioni di sua proprietà, o in cui
ha tale interesse, i fatti dovrebbero essere rivelati
all'acquirente.
Articolo 10
Il Broker non deve presentare o pubblicizzare
imbarcazioni senza specifico mandato e in
ogni offerta il prezzo indicato non dove essere
diverso da quello accettato dai proprietari come
prezzo definitivo di vendita.
Articolo 11
Nel caso in cui venga fatta contemporaneamente
più di una offerta per una determinata
imbarcazione e prima che il venditore ne abbia
accettata alcuna, tutte queste dovrebbero essere trasmesse
per conoscenza al Venditore. Il broker deve agire
secondo le istruzioni del venditore su quale offerta
deve essere accettata e / o negoziata.
Nel caso abbiano raccolto una proposta dacquisto
o di locazione o di noleggio conforme alle condizioni
contenute nellincarico ricevuto, non possono
accettare altre proposte sullo stessa unità
da diporto intermediata prima della eventuale
mancata accettazione del venditore o del locatore
o del noleggiante.
Se un offerta viene fatta dopo che il proprietario
ha già accettato un'altra offerta, il proprietario
dovrebbe essere comunque a conoscenza della sua
esistenza.
Questo schema vuole essere una linea guida per
una procedura equa da seguire quando vengono fatte
diverse offerte contemporaneamente. La procedura
per la gestione di qualsiasi situazione di più
offerte deve essere comunque concordata con il
proprietario della barca.
In definitiva, è dovere del Broker
agire seguendo i desideri e le linee guida del
proprietario, qualsiasi esse siano. Qualunque
sia la soluzione decisa dal proprietario, tutti
coloro che intendono formulare offerte devono
essere informati di queste.
PARTE III: COLLABORAZIONI CON
ALTRI BROKER
Articolo 12
Il Broker non deve volontariamente screditare
la prassi commerciale di un concorrente, né
esprimere giudizi sull'operato di un concorrente
riguardo a specifiche transazioni. Se il suo parere
venisse richiesto questo deve essere reso con
rigorosa integrità professionale e cortesia.
Articolo 13
È necessario rispettare i mandati in
esclusiva di altri broker e/o società
di brokeraggio.
Una broker che venga a conoscenza di un'esclusiva
(Central) di altro broker e/o società di
brokeraggio non deve sollecitare un mandato
direttamente dal proprietario durante la durata
del contratto di vendita stesso.
Un Broker che usualmente lavora in regime di collaborazione
con altri broker e/o società di brokeraggio
(collegati) in relazione ad una lista di centrals
non deve invitare la collaborazione di un terzo
senza il consenso dei collegati stessi.
Il Broker deve cooperare per le sue Centrals
con altri intermediari ogni volta che è
nell'interesse del cliente e decidere le commissioni
sulla base di accordi fatti anticipatamente.
Le trattative riguardanti Centrals tramite collegati
devono essere seguite con i Broker collegati e
non con il proprietario se non con il consenso
dei collegati stessi.
Nel caso in cui un Broker ottenga una Central
egli si impegna a distribuire l'elenco di tutti
i suoi broker collegati modo più rapido
e ragionevolmente possibile.
È buona norma che le commissioni da applicare,
tanto alle esclusive quanto ai mandati aperti,
vengano concordate in anticipo o in caso di una
vendita particolare concordate dalle parti negozianti
quanto prima.
Se un collegato mostra la barca o esegue lavori
/ prestazioni oltre quanto abitualmente previsto
riguardante l'ordinaria fornitura di servizio,
quotazione e negoziazione con il proprietario,
le commissioni andrebbero riesaminate dalle parti
coinvolte.
Viene definito Broker che esegue la vendita
l'intermediario che ottiene un contratto di acquisto
e di vendita firmato da entrambi acquirente e
il venditore con deposito di accompagnamento.
Depositi sulle operazioni di intermediazione
(per un importo accettabile per il venditore)
saranno trattati in conformità con le disposizioni
del contratto di acquisto/vendita.
Articolo 14
Clausola Arbitrale - Procedura
Qualora nascesse una controversia le parti possono
scegliere di sottoporre il loro caso a un arbitrato
vincolante come segue: qualsiasi controversia
dovesse insorgere circa lefficacia, lapplicazione,
lesecuzione e linterpretazione dell'accordo
preso questa sarà demandata ad un giudizio
di tre Arbitri amichevoli compositori. Gli arbitri
verranno nominati: uno da ciascuna delle parti
nelle forme di cui allart. 810 c.p.c. ed
il terzo scelto di comune accordo dagli Arbitri
nominati rispettivamente dalle parti; in mancanza
daccordo tra gli Arbitri sulla designazione
del Presidente del Collegio Arbitrale, lo stesso
sarà nominato dal Presidente della Camera
di Commercio di Roma.
PARTE IV: RELAZIONI CON I CANTIERI
NAVALI
Articolo 15
Mantenere buone relazioni tra i cantieri navali
e Brokers è fondamentale. Di conseguenza,
si raccomandano le seguenti accortezze:
1. Quando viene ricevuto da
un Broker un nuovo incarico per la vendita
è necessario accertarsi che il proprietario
abbia informato il cantiere che l'intermediario
ha permesso di mostrare lo yacht.
2. Informare il proprietario
che qualsiasi accordo con il cantiere in merito
a spettanze e responsabilità non
potrà pregiudicare la commissione accordata.
3. Nelle occasioni di visita
alle barche presso i cantieri il broker deve sempre
avvisare la direzione del cantiere stesso preventivamente
(check in), non richiedere assistenza se
non strettamente necessaria ed in questa evenienza
farsi subito carico dei costi relativi. La barca
deve essere lasciata come è stata trovata.
4. Se il Broker non fosse
in condizione di mostrare lo yacht, può
prendere accordi con il cantiere perché
possa espletare tramite suo incaricato tale funzione.
Il cantiere deve essere informato della disponibilità
del broker a pagare per tale servizio e il pagamento
deve essere effettuato immediatamente, indipendentemente
dal buon fine della trattativa.
5. Il Broker dovrà tenere
al corrente il cantiere in relazione ad una
vendita in corso di negoziato.
6. Se fossero necessari preventivi
o altri servizi, l'intermediario o il cliente,
se del caso, dovrebbe essere disposto a pagare
per questi.
IN SINTESI,
IL BROKER DOVREBBE
fare il suo lavoro, non chiedere al cantiere di
farlo in sua vece ed i servizi richiesti dovrebbero
essere pagati immediatamente.
PARTE V: NORMATIVA
Legge del 12 marzo 1968, n.478, che regola la
professione del Mediatore Marittimo, dice: "Coloro
che intendono esercitare lattività
di mediazione nei contratti di costruzione, di
compravendita, di locazione, di noleggio di navi
(incluse le unità da diporto) devono essere
obbligatoriamente iscritti nel Ruolo dei Mediatori
Marittimi".
Oggi il nuovo Decreto del 18 luglio 2005 n. 171,
nel trattare di Mediazione, stabilisce che da
ora ne sono responsabili le regioni.
|